Amministrazione e bilancio
16 Febbraio 2023
Le scritture di ammortamento per le immobilizzazioni.
Le immobilizzazioni vanno iscritte alla voce B) I (per le immateriali) o B) II (per le materiali) dell’attivo dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 2424 c.c. Ai sensi dell’art. 2426 c.c. esse sono iscritte al loro costo di acquisto o di produzione al netto dei fondi di ammortamento.
Le scritture di ammortamento sono le scritture di assestamento a cui vengono sottoposte le immobilizzazioni ogni fine esercizio, al fine di imputare a conto economico nella voce B10a) (per le immateriali) o B10b) (per le materiali) le quote di ammortamento che concorrono alla formazione del risultato d’esercizio.
Esse comportano l’applicazione di diversi criteri di ammortamento e di coefficienti applicati.
L’ammortamento viene eseguito sulla base di piani di ammortamento prestabiliti, i quali possono sempre essere modificati nel caso mutino le condizioni di utilizzazione delle immobilizzazioni.
Il periodo di ammortamento è collegato al concetto di utilità economica del bene, cioè quel periodo in cui si prevede che l’immobilizzazione sarà utile alla società.
La vita utile potrebbe essere indeterminata, ma ciò non toglie la possibilità di fissarla convenzionalmente su base prudenziale tramite una stima.
Tra le immobilizzazioni immateriali rientrano:
Secondo il principio OIC 16, l’ammortamento dei beni materiali avviene sulla base della loro vita utile residua, la cui valutazione viene effettuata dall’organo amministrativo attraverso l’effettuazione di stime sulla durata utile del bene. I metodi di ammortamento applicabili (in ugual modo anche alle immobilizzazioni immateriali) sono 3:
Vengono dunque ammortizzati sulla base di queste regole i fabbricati, gli impianti e macchinari, le attrezzature industriali, altri beni eventuali. I terreni e le opere d’arte non vengono ammortizzati in quanto l’utilità non si esaurisce, salvo i terreni adibiti a cave e i siti utilizzati per le discariche. Infine, qualora il valore dei fabbricati incorpori quello dei terreni sui quali insistono, il valore delle 2 componenti deve essere scorporato in modo tale da permettere l’ammortamento del solo fabbricato.
Ultima eccezione è costituita dai fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, i quali non sono ammortizzati se il loro valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile. In caso contrario vengono ammortizzati allo stesso modo delle altre immobilizzazioni materiali.