Amministrazione e bilancio

16 Febbraio 2023

Scritture di assestamento per immobilizzazioni immateriali e materiali

Le scritture di ammortamento per le immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni vanno iscritte alla voce B) I (per le immateriali) o B) II (per le materiali) dell’attivo dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 2424 c.c. Ai sensi dell’art. 2426 c.c. esse sono iscritte al loro costo di acquisto o di produzione al netto dei fondi di ammortamento.

Le scritture di ammortamento sono le scritture di assestamento a cui vengono sottoposte le immobilizzazioni ogni fine esercizio, al fine di imputare a conto economico nella voce B10a) (per le immateriali) o B10b) (per le materiali) le quote di ammortamento che concorrono alla formazione del risultato d’esercizio.

Esse comportano l’applicazione di diversi criteri di ammortamento e di coefficienti applicati.

L’ammortamento viene eseguito sulla base di piani di ammortamento prestabiliti, i quali possono sempre essere modificati nel caso mutino le condizioni di utilizzazione delle immobilizzazioni.

Il periodo di ammortamento è collegato al concetto di utilità economica del bene, cioè quel periodo in cui si prevede che l’immobilizzazione sarà utile alla società.

La vita utile potrebbe essere indeterminata, ma ciò non toglie la possibilità di fissarla convenzionalmente su base prudenziale tramite una stima.

Tra le immobilizzazioni immateriali rientrano:

  • costi di impianto e ampliamento: ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni;
  • costi di sviluppo: ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni;
  • diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: vanno ammortizzati sulla base del minore periodo tra la durata legale del brevetto e la vita utile dello stesso. Non è comunque possibile determinare un periodo di ammortamento superiore alla durata legale del brevetto;
  • concessioni, licenze, marchi e diritti simili: ammortizzati sulla base del periodo di tutela proprio del marchio oppure in massimo 20 anni;
  • avviamento: ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni;
  • immobilizzazioni in corso e acconti: non possono essere ammortizzati in quanto l’ammortamento è consentito a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso;
  • altre immobilizzazioni: ammortizzate sulla base della relativa durata dei diritti/finanziamenti o del periodo di utilizzo.

Secondo il principio OIC 16, l’ammortamento dei beni materiali avviene sulla base della loro vita utile residua, la cui valutazione viene effettuata dall’organo amministrativo attraverso l’effettuazione di stime sulla durata utile del bene. I metodi di ammortamento applicabili (in ugual modo anche alle immobilizzazioni immateriali) sono 3:

  • metodo a quote costanti: l’utilità del bene viene ripartita equamente per ogni anno di vita utile;
  • metodo a quote decrescenti: l’aliquota di ammortamento si applica al valore contabile netto all’inizio di ogni periodo;
  • metodo a quote variabili o per unità di prodotto: metodo basato sui volumi di produzione, si attribuisce a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto: quantità prodotte nell’esercizio/quantità di produzione totale prevista durante l’intera vita utile del cespite.

Vengono dunque ammortizzati sulla base di queste regole i fabbricati, gli impianti e macchinari, le attrezzature industriali, altri beni eventuali. I terreni e le opere d’arte non vengono ammortizzati in quanto l’utilità non si esaurisce, salvo i terreni adibiti a cave e i siti utilizzati per le discariche. Infine, qualora il valore dei fabbricati incorpori quello dei terreni sui quali insistono, il valore delle 2 componenti deve essere scorporato in modo tale da permettere l’ammortamento del solo fabbricato.

Ultima eccezione è costituita dai fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, i quali non sono ammortizzati se il loro valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile. In caso contrario vengono ammortizzati allo stesso modo delle altre immobilizzazioni materiali.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits