Amministrazione e bilancio
15 Gennaio 2025
Il recupero dello sconto edili per il 2024 è possibile anche a conguaglio nel 2025, fino alla denuncia Uniemens di gennaio 2025 con invio istanza entro il 15.01. C’è ancora un po’ di tempo per chi non avesse provveduto a fine 2024.
Ricordando che il Ministero del Lavoro ha confermato anche per il 2024 il cd. sconto edili nella misura dell’11,50% come previsto negli anni precedenti, di seguito un riepilogo dell’istituto e delle modalità operative per il recupero che potrà essere effettuato anche completamente a conguaglio nei primi mesi del 2025, nello specifico con la denuncia Uniemens di gennaio 2025 e con invio istanza entro il 15.02.2025, per chi non ha già provveduto all’applicazione dello sconto a fine 2024.
L’Inps, con circolare 11.11.2024, n. 93, ha fornito le consuete istruzioni operative in materia. Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
La riduzione spettante dell’11,50% è relativa ai contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana, non spettando invece per i lavoratori a tempo parziale. La riduzione non spetta nemmeno per i lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, né in presenza di contratti di solidarietà per quei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
In merito alle condizioni per l’accesso al beneficio, si evidenzia il possesso del requisito della regolarità contributiva,attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per quanto riguarda le retribuzioni imponibili.
Sempre con riferimento alle condizioni di accesso, i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Unitamente alla circolare, l’Inps ha messo a disposizione una bozza di dichiarazione da far firmare ai datori di lavoro per l’attestazione dei citati requisiti, indispensabile anche per gli intermediari che inviino la domanda per conto delle aziende.
La domanda di accesso allo sconto edili deve essere inviata telematicamente all’Istituto accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Dopo l’invio dell’istanza, viene assegnato dall’Inps il codice di autorizzazione “7N”, con validità da ottobre 2024 a gennaio 2025. È bene evidenziare che comunque lo sgravio si riferisce al solo periodo da gennaio a dicembre 2024; ricordiamo quindi di scollegare sui gestionali lo sconto per i periodi correnti a partire da gennaio 2025 per non rischiare di continuare ad applicarlo.
Mentre per chi ha applicato lo sconto sui periodi correnti di fine 2024 il codice causale Uniemens è stato L206, il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 predisposto esclusivamente a conguaglio entro la denuncia di gennaio 2025 viene effettuato con il codice causale L207. Le domande per l’accesso alla riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, potranno essere presentate fino al 15.02.2025.
In caso di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, l’Inps effettuerà la segnalazione all’Autorità giudiziaria e procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.