IVA
19 Settembre 2018
Una clausola, che spesso compare nei contratti di compravendita, consente all’acquirente di pagare la fattura scegliendo alternativamente tra una dilazione commerciale e uno sconto per pagamento pronto cassa, proporzionale al debito.
Con questa clausola, il venditore cerca di fidelizzare il cliente con uno schema elastico e gli fornisce un robusto incentivo per il pagamento puntuale.
Ma come gestire fiscalmente questa clausola? Anzitutto è bene precisare che la fattura va emessa comprendendo nell’imponibile anche lo sconto condizionato. L’importo della fattura comprende tutto ciò che è dovuto al cedente o prestatore quale controprestazione della cessione o prestazione, al netto degli sconti commerciali incondizionati, ma senza escludere lo sconto cassa che è solo eventuale.
La clausola deve essere chiaramente inserita nel contratto. Questo ha una rilevanza fiscale specifica, giacché l’art. 26 D.P.R. 633/1972 consente l’emissione della nota di credito con recupero dell’IVA senza limiti di tempo, purché in adempimento di un obbligo contrattuale.
A tal proposito, alcune imprese fornitrici preferiscono rinunciare a recuperare l’IVA sulla nota di credito, così ragionando per semplicità di gestione, in quanto l’IVA non impatta sul conto economico del fornitore. A nostro avviso, tuttavia, è opportuno richiedere una nota di credito con recupero dell’IVA per prevenire potenziali contestazioni (che per la verità non abbiamo mai visto) nella sistematica sovrafatturazione di operazioni imponibili rispetto al corrispettivo effettivamente pagato.
Altro aspetto fiscale che interessa lo sconto pronto cassa riguarda l’IRAP. A tal fine occorre individuare se lo sconto cassa rappresenta una partita mercantile o finanziaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4.06.1998, n. 141/E) gli sconti “pronto cassa” intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e, dunque, non possono costituire rettifiche dei ricavi. Rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l’anticipato incasso di fatture) e sono quindi irrilevanti ai fini IRAP. D’altra parte questa impostazione è contenuta anche nell’OIC 12, quindi lo sconto cassa interesserà gli oneri/proventi finanziari.
Infine, lo sconto in questione deve essere valutato ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Lo sconto cassa è stato appena definito onere finanziario per il cedente; tuttavia, ai sensi dell’art. 96, c. 3, gli interessi passivi (inclusi quelli impliciti) derivanti da rapporti di natura commerciale non assumono rilevanza ai fini della norma e non subiranno limitazione di sorta. Per l’acquirente, invece, gli interessi attivi che derivano dai crediti di natura commerciale sono sempre rilevanti per la determinazione degli interessi passivi deducibili (cfr. paragrafo 2.2.1 circolare 21.04.2009, n. 19/E) e miglioreranno il plafond di deducibilità.