Amministrazione e bilancio
12 Gennaio 2015
A dispetto di quanto previsto in ambito Iva, gli sconti e i premi, così come gli abbuoni, sono accomunati dalla medesima disciplina contabile: rappresentano una rettifica del costo o ricavo al quale si riferiscono, se rilevati nel medesimo esercizio di competenza, altrimenti costituiscono un componente economico di natura straordinaria.
L`art. 26, c. 2, D.P.R. 633/1972 consente al cedente o prestatore l`emissione della nota di variazione Iva, senza limiti di tempo, per effetto dell`applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente: tale facoltà è, invece, preclusa nel caso della concessione di premi o bonus al raggiungimento di determinati obiettivi, in quanto non incidono direttamente sull`originario prezzo di vendita (Cass. 21182/2014, 5208/2012, 6475/2007 e 5006/2007) e, come tali, si devono ritenere esclusi dal campo di applicazione dell`Iva, trattandosi di cessioni di denaro a titolo liberale (art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972), o dalla base imponibile, nel caso di indennità risarcitorie (art. 15, D.P.R. 633/1972).
La disciplina civilistica prevede, invece, un trattamento contabile uniforme per le componenti reddituali ascrivibili a sconti, abbuoni e premi. L`art. 2425-bis, c. 1, C.C. dispone, infatti, che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere iscritti nel Conto Economico al netto di sconti, abbuoni e premi: costituiscono, pertanto, delle voci rettificative dei componenti di reddito positivi o negativi dell`esercizio.
Ad esempio, gli abbuoni e gli sconti commerciali – intendendosi per tali quelli incondizionati indicati in fattura e quelli di quantità (Oic 13, par. 21) – così come i premi, concessi nel corso dell`esercizio, riguardanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imputate tra i ricavi del medesimo periodo amministrativo, devono essere rilevati, trattandosi di componenti negativi, in diminuzione della voce A)1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del valore della produzione del conto economico (art. 2425 C.C.): diversamente, nel caso in cui tali rettifiche afferiscano i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo o merci sostenuti nel medesimo esercizio, gli sconti, gli abbuoni e i premi devono essere imputati a decremento della voce B)6) del Conto Economico, tra i costi della produzione.
Il predetto principio è, tuttavia, derogato nel caso degli sconti di natura finanziaria – concessi, ad esempio, a fronte dell`immediato pagamento in contanti – che non costituiscono una rettifica di ricavi o costi, bensì un componente dell`area finanziaria, da iscrivere nella macroclasse C), voce 17) o 16) a seconda che si tratti, rispettivamente, di sconti passivi oppure attivi (all`atto del pagamento della fattura, Oic 13, par. 21): in tal senso, si veda la nuova versione del principio contabile nazionale Oic 12, par. 42 e 53, che conferma quanto contenuto nel documento interpretativo n. 1 della precedente formulazione del medesimo standard.
Qualora, invece, le rettifiche vengano rilevate in un esercizio successivo rispetto a quello di iscrizione dei ricavi o costi ai quali si riferiscono, i corrispondenti abbuoni, sconti o premi rappresentano un componente reddituale straordinario, ovvero una sopravvenienza attiva o passiva da iscrivere nella macroclasse E) del conto economico, analogamente alla imposte relative ad esercizi precedenti. Può essere il caso, ad esempio, dei premi liquidati nell`esercizio successivo a quello di maturazione, qualora in quest`ultimo non siano risultati oggettivamente determinabili.
La contropartita contabile delle predette rettifiche reddituali è rappresentata dalla riduzione di credito verso il cliente o di debito verso il fornitore, oppure – qualora l`operazione originaria sia già stata saldata – l`emersione di un debito verso il cliente o di un credito verso il fornitore.