Società e contratti
16 Maggio 2024
La scissione per scorporo trova il suo assetto confermando la neutralità, anche per compendi non rappresentati da rami di azienda.
Con il 13° decreto attuativo della riforma fiscale (in bozza) trova, tra l’altro, regolamentazione fiscale il nuovo istituto della scissione per scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c.
Le nuove regole dovrebbero trovare applicazione alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quindi (per i soggetti solari) a tutte quelle effettuate a partire dal 2024, con effetti in parte retroattivi.
Il decreto prevede, anzitutto, che la scissione per scorporo sia regolata con la medesima disciplina della scissione ordinaria e cioè applicando l’art. 173 del Tuir con l’esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 relativi a concambio, retrodatazione, riserve e riporto delle perdite. Oltre a ciò, la disciplina tiene conto di alcune regole specifiche.
In primo luogo, viene confermata la neutralità, quindi la partecipazione nella scissa è assunta al medesimo valore netto attribuito alle attività e passività del compendio scorporato alla data di efficacia dell’operazione, anche se non costituenti un’azienda.
Parallelamente, le attività e le passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione.
È previsto esplicitamente il mantenimento dell’anzianità di iscrizione delle attività e passività trasferite e l’eredità di tale anzianità anche per la partecipazione assegnata alla società scissa.
La norma prevede, anche in caso di scissione per scorporo di un’azienda o di una partecipazione Pex, che le nuove partecipazioni ricevute assumono la natura di immobilizzazioni finanziarie se iscritte come tali nel bilancio della società scissa. Altrimenti è possibile iscrivere le partecipazioni ricevute come immobilizzazioni finanziarie, ai fini della Pex, ma l’holding period parte da zero.
Ai fini della ripartizione delle posizioni soggettive di cui all’art. 173, c. 4 del Tuir, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell’art. 2506-quater c.c. Crediti di imposta ed eccedenze di imposta sfuggono a tale criterio.
A seguito della scissione le riserve della scissa non mutano il loro regime fiscale mentre al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’art. 47, c. 5. La società scissa non residente può assegnare la sua stabile organizzazione italiana ad una newco senza incorrere in alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa.
Si disciplina anche il caso dello scorporo di una società in altre preesistenti mantenendo in tal caso le disposizioni di cui al comma 10 in merito al riporto delle perdite.
Infine, viene previsto che la scissione avente a oggetto un’azienda con successiva cessione della partecipazione ricevuta non costituisce operazione elusiva.+
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