ETS ed Enti non commerciali
05 Agosto 2024
La normativa della scissione “con scorporo” ci consente di operare, anche in assenza di uno specifico ramo aziendale, lo scorporo di singoli beni di un ente.
Le mutevoli condizioni sociali inducono adeguamenti nella struttura e nella gestione degli enti. In alcuni casi è necessario procedere a eventuali scorpori di rami operativi. Ma si pensi, ad esempio, a un ente religioso che gestisce, attualmente, un ramo “Onlus”. In un’ottica futura, si potrebbe pensare di scorporare non le attività solidaristiche, ma la gestione dei beni immobili; non, quindi, di un “ramo” di attività.
La procedura “maestra” dello “scorporo” è costituita, di regola, dalla scissione (si veda, in particolare, artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.). A questo punto, dovendo scorporare dei beni, viene in soccorso la recente normativa sulla scissione “con scorporo”.
La normativa della scissione “con scorporo”, assai recente nel nostro ordinamento (si veda art. 51 D.Lgs. 2.03.2023, n. 19), consente di operare, anche in assenza di uno specifico ramo di azienda, lo scorporo dei singoli beni. L’art. 2506.1, c. 1 c.c. definisce la scissione mediante scorporo l’operazione mediante la quale “una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”.