Società e contratti
16 Ottobre 2024
Il decreto correttivo, approvato il 30.04.2024, in tema di riporto delle perdite ex art. 173, c. 10, si limita a correggere il raccordo con i mutati commi dell’art. 172 che configurano i c.d. test di vitalità economica, lasciandoli immutati in ordine ai parametri contabili di riferimento.
La possibilità di riporto in diminuzione è subordinata a condizione che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
– all’esercizio precedente a quello nel corso la fusione ha efficacia, risulti un ammontate di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori;
– all’intervallo di tempo decorrente tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data di efficacia della fusione redatto in osservanza dei principi contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e di proventi dell’attività caratteristica e un ammontare per spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all’art. 2425 c.c. ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori.