Società e contratti
07 Marzo 2024
Dubbi interpretativi sulla sorte di alcuni crediti d’imposta in un’operazione di scissione parziale affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 48/2024.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 48/2024, coglie l’occasione per affrontare il tema della sorte dei crediti d’imposta in caso di operazioni straordinarie. In particolare, la questione trae origine da un interessante quesito posto da una società che si appresta a effettuare un’operazione di scissione parziale proprio in relazione alla sorte di alcuni crediti d’imposta.
I dubbi interpretativi riguardano l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 173, c. 4 del Tuir, il quale, in estrema sintesi, dispone che, dalla data di effetto della scissione, le posizioni soggettive della società scissa sono attribuite alle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, a meno che non si tratti di posizioni soggettive connesse con specifici elementi del patrimonio netto. In tal caso, seguono il destino di tali elementi in capo ai rispettivi titolari.
Nel caso oggetto di interpello la società fa presente di essere titolare di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo (maturati sia ex L. 160/2019 che ex D.L. 145/2013), credito società benefit, credito non energivore, credito Ires, credito investimenti pubblicitari, credito per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.
La società istante sostiene che, ad eccezione del credito Ires, tutti gli altri crediti non siano riconducibili a “posizioni soggettive”, ma siano elementi patrimoniali liberamente disponibili secondo la volontà delle parti.
Preso atto che l’art. 173, c. 4 del Tuir disciplina le posizioni soggettive, non v’è dubbio che il credito Ires dovrà seguire le norme ivi previste e, pertanto, sarà ripartito proporzionalmente tra scissa e beneficiaria. L’Agenzia delle Entrate entra nel merito riguardo al trattamento degli altri crediti d’imposta richiamati nell’istanza. Si tratta per lo più di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 e per i quali non è prevista la cessione a terzi.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando alcuni provvedimenti di prassi (risoluzione n. 91/E/2002), ricorda che, a differenza della disciplina prevista in tema di fusione, l’art. 173 del Tuir non si riferisce a diritti e obblighi della società scissa, ma a sue posizioni soggettive. Con questa espressione il legislatore ha voluto intendere ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e non solo i crediti e i debiti d’imposta da questa generati, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato i loro effetti nella misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione.
Occorre quindi verificare, in relazione a ciascuno dei crediti indicati, se essi si qualificano come “posizione soggettiva”. In caso affermativo, occorre ulteriormente stabilire se siano connessi (specificamente o per insiemi) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso, il credito segue la sorte degli elementi o dell’elemento a cui risulta connesso. In caso contrario, si segue il criterio di ripartizione proporzionale.
Analizzando i singoli crediti d’imposta, oggetto di interpello, con eccezione quindi del solo credito Ires, l’Agenzia conclude affermando che tali crediti non sono riferibili a posizioni soggettive, in quanto rappresentano elementi autonomi del patrimonio della scissa che, come tale, devono seguire, in sede di progetto di scissione, la volontà delle parti, compreso l’eventuale mantenimento in capo alla società scissa.