Società e contratti
08 Novembre 2024
Non si dovrà procedere ad alcun riparto delle riserve in sospensione d’imposta: l’operazione si delinea alla stregua di un conferimento e non determina alcuna diminuzione patrimoniale per la scissa.
L’art. 18 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.04.2024, nello stabilire la disciplina della scissione con scorporo, disapplica l’art. 173, c. 9 del Tuir che per le scissioni in genere dispone la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta nelle società beneficiarie secondo i criteri di riparto indicati al c. 4, in quanto, ripetendo la scissione con scorporo la delineazione strutturale del conferimento, non viene a generarsi nei confronti della scissa alcun ammanco patrimoniale.
Il compendio patrimoniale assegnato alla beneficiaria viene infatti compensato dalla partecipazione che la scissa riceve con la scrittura contabile: “Partecipazione a Compendio patrimoniale scorporato”. Tuttavia, tale generalizzata interdizione dell’obbligo di riparto delle riserve in sospensione d’imposta non considera l’intersezione di conseguenze fiscali previste in caso di rivalutazione dei beni d’impresa.
A regime, nelle ordinarie operazioni di scissione, le riserve in sospensione d’imposta devono essere ricostituite contabilmente nelle beneficiarie ed eventualmente rimanere confermate nella scissa, in aderenza al generico criterio del riparto proporzionale raccordato alle quote di patrimonio attribuite a ciascuna beneficiaria ed in caso di scissione parziale rimaste nella scissa, di cui alla prima parte dell’art. 173, c. 4 del Tuir, salvo che il regime della sospensione d’imposta non interagisca con specifici elementi patrimoniali, nel qual caso vale il criterio della correlazione specifica previsto nella seconda parte del citato c. 4.