Società e contratti
13 Gennaio 2025
Le strade per estinguere un trust prima del previsto tra opzioni, limiti e rilievi fiscali.
Nel panorama giuridico italiano, il trust si è progressivamente affermato grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1.07.1985 e alla sua attuazione mediante la L. 364/1989, pur rimanendo un istituto estraneo alla codificazione civile nazionale. Per sua natura, il trust è un vincolo giuridico in cui il disponente, anche noto come settlor, trasferisce specifici beni di sua proprietà al trustee con l’intento che questi li gestisca nell’interesse di beneficiari o per il perseguimento di uno scopo lecito.
Il ruolo chiave è occupato dalla legge regolatrice che il disponente sceglie di norma tra quelle di ordinamenti che riconoscono il trust; tale scelta viene limitata soltanto quando la normativa prescelta non preveda l’istituto o non ammetta la tipologia di trust desiderata, nel qual caso si applicano i criteri di collegamento previsti dalla Convenzione dell’Aja (art. 7) per attribuire la legge applicabile.