Imposte dirette
04 Settembre 2024
La Corte di Cassazione, in caso di mancata indicazione periodica del numero dei chilometri percorsi, preclude il costo di rifornimento documentato dalle carte carburanti, non ammettendo alcuna forma suppletiva di prova in ordine al sostenimento del costo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28.08.2024, n. 23291, ha respinto la pronuncia della C.T.R. che aveva ritenuto deducibili i costi per i consumi di carburante dichiarati dalla contribuente, sebbene nelle apposite schede previste dal D.P.R. 444/1997 non fosse stato indicato il chilometraggio degli automezzi riforniti.
Secondo la Corte, in sede di interpretazione delle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, alla luce del regolamento emanato con D.P.R. 444/1997, abrogato dall’art. 1, c. 926, lett. b) L. 205/2017 dal 1.0.1.2018, ma applicabile ratione temporis alla presente controversia, l’osservanza delle previsioni regolamentari (la firma di convalida dell’addetto al distributore, apposta all’atto di ogni rifornimento e contenere l’annotazione del numero dei chilometri percorsi dal veicolo alla fine del mese o del trimestre) costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità dei costi inerenti al consumo di carburante dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sia per la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di combustibile: gli adempimenti prescritti non ammettono equipollenti e non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili (Cass. nn. 16809/2017 e 24409/2016).