Immobiliare
22 Luglio 2024
La Corte di Cassazione (sentenza 10.07.2024, n. 18866) si è pronunciata in ordine ad avvisi di accertamento che traevano origine da una verifica relativa a compravendite di immobili in ordine alle quali era stato ritenuto incongruo il prezzo di cessione, in quanto inferiore all’importo dei mutui.
Nella sentenza la Corte ribadisce che l’erogazione agli acquirenti di immobili di mutui di importo superiore al prezzo indicato nell’atto pubblico di compravendita è sufficiente a giustificare la rettifica dei corrispettivi dichiarati in misura corrispondente a tale prezzo.
Così testualmente il giudice di Cassazione: “Nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell’art. 24, c. 5 L. n. 88/2009 che ha modificato l’art. 39 D.P.R. 600/1973 e l’art. 54 D.P.R. 633/1972, sopprimendo la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall’art. 35 D.L. n. 223/2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità”.
Ancora, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, non comportando l’impiego di tale elemento indiziario alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova (Cass. 9.06.2017, n. 14388).