Amministrazione e bilancio

18 Settembre 2024

Scambio di informazioni tra revisore entrante e uscente

L'art. 9, c. 5 D.Lgs. 39/2010 prevede che nel caso di avvicendamento, il revisore uscente deve consentire al revisore entrante “l’accesso a tutte le informazioni concernenti l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione di tale ente”.

Lo scambio di informazioni e in particolare l’accesso alle carte di lavoro del precedente revisore è un’attività molto importante ai fini delle procedure di revisione che il nuovo revisore, a seguito dell’incarico conferitogli, dovrà svolgere.

Le carte di lavoro rappresentano l’evidenza documentale delle procedure di revisione svolte e degli elementi probativi acquisiti sui quali il revisore ha basato il proprio giudizio professionale.

Le carte di lavoro prodotte nel corso dello svolgimento dell’attività di revisione sono di proprietà del revisore, che deve custodirle in modo riservato per un periodo di 10 anni dalla data di emissione della relazione di revisione alla quale fanno riferimento.

Risulta pertanto evidente che il revisore che subentra in un incarico può incontrare notevoli difficoltà nel reperire importanti informazioni, qualora non gli fosse consentito di accedere alle carte di lavoro del predecessore.

Le informazioni rilevanti che di norma vengono acquisite sono, ad esempio, quelle relative ai saldi di apertura, all’esito delle verifiche periodiche svolte dal precedente revisore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e del principio di revisione (SA Italia) 250B, a eventuali errori rilevati dal precedente revisore e non corretti dagli amministratori con riferimento all’ultimo esercizio revisionato dal precedente revisore. A proposito:

– il principio di revisione (ISA Italia) 300, riguardante la pianificazione della revisione, al par. 13, prevede espressamente che prima di iniziare il primo incarico di revisione, il revisore debba comunicare con il revisore precedente, in caso di sostituzione dello stesso, in conformità ai principi etici applicabili;

– il principio di revisione (ISA Italia) 510, riguardante i primi incarichi di revisione contabile e i saldi di apertura, al par. 6, prevede che tra le attività da svolgere per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura il revisore subentrante debba considerare di riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente.

A tal proposito di supporto può essere utile il documento di ricerca Assirevi n. 212/2017 “Lo scambio di informazioni tra revisore entrante e revisore uscente”, con lo scopo di fornire una serie di linee guida per le comunicazioni e gli adempimenti operativi. Il documento propone alcune regole di comportamento.

Una prima regola è quella che prevede che il revisore entrante debba informare la società che gli ha conferito l’incarico della necessità di consultare il revisore uscente, il quale, essendo soggetto all’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione dell’incarico, viene così manlevato dal citato obbligo.

Una seconda regola prevista con riferimento alla comunicazione tra revisore entrante e uscente, chiarisce che in circostanze normali, il revisore uscente dovrà acconsentire al revisore subentrante di accedere alle carte di lavoro relative all’ultima revisione svolta per la quale è stata emessa la relazione di revisione.

L’accesso, di norma, viene consentito solo dopo che le carte di lavoro sono state archiviate (60 giorni dalla data della relazione di revisione), ma in alcune circostanze eccezionali potrebbe essere anticipato. Il documento include 2 allegati riportanti modelli di lettera di comunicazione del revisore sostituito, rispettivamente, alla società e al revisore entrante dove vengono chiariti i limiti, la portata della consultazione e le manleve a favore del revisore uscente.

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