Revisione e controllo

20 Aprile 2024

Sanzioni pesanti per l’omessa convocazione dell’assemblea

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei termini previsti dalla legge o dallo statuto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Esaminiamo le specifiche disposizioni sanzionatorie in caso di omessa convocazione dell’assemblea entro i termini previsti da parte degli amministratori o del Collegio sindacale, in caso di inadempienza degli amministratori. Ai sensi dell’art. 2631 c.c., amministratori e sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.


Tuttavia, ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui gli amministratori e i sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci. Resta fermo che il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle competenti Camere di Commercio (circolare n. 72265/2014).

La tardività della convocazione, in ogni caso, non determina l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio. Sul punto, la Cassazione ha precisato che la delibera di approvazione del bilancio di una Spa “non è invalida” per esser stata adottata “dopo” la scadenza del termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, o del termine più lungo dalla chiusura fissato nell’atto costitutivo (Cassazione, ord. n. 7623/1997). Inoltre, per il Tribunale di Salerno (sent. 26.02.2008), la tardiva approvazione del bilancio rispetto al termine indicato dall’art. 2364 c.c. (nel caso, un ritardo di 25 giorni) esclude che gli amministratori abbiano compiuto “gravi irregolarità” nella gestione.
La sanzione amministrativa di cui sopra è aumentata di 1/3 in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta dei soci.

Va puntualizzato, inoltre, che le sanzioni previste per l’omessa convocazione dell’assemblea “non sono cumulabili” con quelle previste dall’art. 2630 c.c. in materia di deposito del bilancio, in quanto si tratta di fattispecie ben distinte. Nel caso dell’omesso deposito del bilancio, infatti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se il deposito avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a 1/3. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 1/3.


Fermo restando gli aspetti sanzionatori riportati, è oggetto di azioni di responsabilità anche la condotta degli amministratori laddove si dimostri che il danno subito dalla società è strettamente connesso all’inadempimento dell’organo amministrativo. È noto, infatti, che la norma di cui all’art. 2476, c. 3 c.c. consente al socio la richiesta del provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore ove questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità”, intese come violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società.

La norma individua il presupposto della revoca nella “inosservanza dei doveri” imposti all’amministratore “dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”: rientrano in tale ambito, oltre agli atti strettamente gestionali, anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, tra cui il compimento degli adempimenti necessari per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (Tribunale Milano, sent. 21.01.2016).

Riflessi sanzionatori si rilevano anche in caso di omessa relazione del collegio sindacale. In mancanza della relazione al bilancio del collegio sindacale, infatti, in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate differenti tesi circa l’effetto sulla delibera di approvazione del bilancio. Nello specifico, è stata prevista la mera annullabilità della delibera in caso di mancata redazione della relazione al bilancio da parte dell’organo di controllo (Tribunale Latina, sent. 23.03.2011), mentre in analoga fattispecie la delibera è stata ritenuta nulla (Corte d’Appello Milano, sentenza 26.05.1998).

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