Estero

09 Agosto 2024

Sanzioni e operazioni non imponibili con trasporto a cura del cliente

Per le cessioni verso l’estero (esportazioni e cessioni intracomunitarie) con trasporto a cura del cessionario, viene prevista una sanzione pari al 50% dell’Iva, in mancanza delle prove di uscita nei termini prescritti.

L’art. 2 D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 apporta numerose modifiche al D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Alcune sanzioni vengono ridotte, mentre altre sono aumentate. Ai fini che qui ci interessano, analizziamo le modifiche apportate all’art. 7 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 che disciplina le violazioni relative alle esportazioni.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo richiamato, nel testo previgente, prevedeva quanto segue: chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. b) e b-bis) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relativo alle cessioni all’esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’UE non avvenga nel termine ivi prescritto.

Il citato art. 2 D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 riformula la sanzione richiamata come segue: chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. b) e b-bis) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relativo alle cessioni all’esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’UE non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 30.08.1993, n. 331, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.

In sostanza, per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024, viene ridotta la misura della sanzione (50% dell’Iva) per le esportazioni con trasporto curato dal cessionario in assenza dell’avvenuta prova di uscita entro 90 giorni e viene introdotta una nuova sanzione per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario UE, in mancanza della prova di uscita entro 90 giorni dalla consegna. Resta ferma la possibilità di sanare l’operazione attivando la procedura di regolarizzazione.

Si ricorda che, per le esportazioni indirette, disciplinate nel nostro ordinamento dall’art. 8, c. 1, lett. b), l’operazione si compone di 2 momenti:

  • quello della consegna della merce nel territorio dello Stato italiano al cessionario non residente;
  • quello della successiva esportazione fisica della stessa a cura o per conto di quest’ultimo.

Per l’esportazione fisica il cedente deve acquisire la prova, senza la quale, per evitare l’applicazione della sanzione del 50% dell’Iva non applicata, la fattura va regolarizzata, tramite emissione della nota di debito e versamento della relativa imposta.

Resta inteso che, se il cedente ottiene la regolare prova di uscita oltre i 30 giorni previsti per la regolarizzazione, lo stesso potrà emettere una nota di variazione ex art. 26, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata emessa la nota di debito; in alternativa, si potrà azionare la richiesta di rimborso, entro il termine di 2 anni dal versamento.

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