Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Ottobre 2024
A decorrere dal 1.09.2024 cambia il regime delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Il cd. decreto PNRR (art. 30, c. 1, lett. a) D.L. 2.03.2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29.04.2024, n. 56) modifica infatti l’art. 116, c. 8, lett. a) L. 23.12.2000, n. 388 introducendo, alla stregua di quanto stabilito per l’evasione contributiva, l’ipotesi di un ravvedimento operoso.
A spiegare come funziona il nuovo istituto è intervenuto l’Inps con la circolare 4.10.2024, n. 90.
Obiettivo del legislatore è favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti iscritti alle Gestioni previdenziali.
Con particolare riferimento all’omissione contributiva, l’Istituto previdenziale spiega quanto segue.
Si commette un’omissione contributiva nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi (o dei premi) dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
La sanzione civile applicata, in ragione d’anno, per l’omissione contributiva è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti, per ogni giorno di ritardo.
La sanzione così calcolata non può superare il tetto massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. 602/1973).
A decorrere dal 1.09.2024, per effetto della revisione operata dal decreto PNRR, viene previsto che, se il pagamento avviene, in unica soluzione e in modo spontaneo (ovvero prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori), entro 120 giorni dalla scadenza di legge, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.
Il pagamento del dovuto può essere effettuato anche con più versamenti eseguiti in date differenti, ma entro il termine massimo consentito di 120 giorni dalla data di scadenza legale. Inoltre, l’importo totale pagato con versamenti plurimi deve corrispondere all’intera contribuzione dovuta. Non è invece ammesso il pagamento rateale.
La sanzione civile per l’omissione contributiva è applicata nella misura ordinaria, ossia TUR maggiorato di 5,5 punti, se il pagamento è effettuato oltre il termine dei 120 giorni dalla scadenza di legge.
Le novità illustrate trovano applicazione, sottolinea l’Inps, con riferimento ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1.09.2024 e, per i contribuenti soggetti a pagamenti trimestrali, ai contributi con scadenza fissata dall’Istituto a decorrere dal 1.09.2024.