Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Ottobre 2024
L'art. 116, c. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 definisce il regime sanzionatorio applicabile nei casi di evasione contributiva.
L’art. 116, c. 8, lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 , modificato dal 1.09.2024 a opera dell’art. 30, c. 1, lett. b) D.L. 2.03.2024, n. 19 ( c.d. decreto PNRR)convertito in L. 29.04.2024, n. 56, è stato oggetto di chiarimento con la circolare Inps 4.10.2024, n. 90.
Si integra la fattispecie dell’evasione contributiva nei casi di mancato versamento dei contributi o premi dovuti, connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero; è richiesta inoltre l’intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate, di redditi prodotti e di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Come spiega l’Inps nella citata circolare, condicio sine qua non è la sussistenza dell’elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell’obbligo contributivo.