Accertamento, riscossione e contenzioso

09 Luglio 2024

Sanzioni amministrative alla sola società se non è una cartiera

Solo se la società non si rivela una mera finzione le sanzioni amministrative sono esclusivamente comminabili alla società; negli altri casi vale il principio personalistico delle sanzioni.

Solo se la società non si rivela una mera finzione, con lo scopo di fare da paravento alle condotte illecite dell’amministratore anche di fatto, le sanzioni amministrative sono esclusivamente comminabili alla società. Nel caso, invece, emerga la strumentalità della società a un ruolo di mera cartiera, va ripristinato il principio personalistico delle sanzioni.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4.07.2024, n. 18341, ha ribadito il principio di diritto secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 D.L. 269/2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa risulti gestita da un amministratore di fatto, sprovvisto di investitura formale, ma non opera nell’ipotesi di società cartiera, atteso che, in tal caso, la società è una mera finzione, solo utilizzata quale schermo per sottrarre alle conseguenze degli illeciti tributari l’amministratore di fatto, il quale ritrae a titolo personale i relativi vantaggi economici, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica.

In tali casi dev’essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (in senso conforme anche Cassazione 22.11.2021, n. 36003 e 25.07.2022, n. 23231).

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