Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Settembre 2024
La Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine all’operatività dell’art. 7, D.L. 269/2003, a tenore del quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La Corte di Cassazione con la sentenza 26.08.2024 n. 23126 si è pronunciata in ordine all’operatività dell’art. 7 del D.L. 269/2003, a tenore del quale: “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, nei confronti di un amministratore di fatto che la difesa erariale riteneva di poter assumere come destinatario in concorso delle sanzioni ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997.
A tale proposito si deve premettere che il regolamento disciplinare delle sanzioni di cui al D.Lgs. 472/1997, introdotto a quasi settant’anni dalla prima legge generale sulle sanzioni fiscali (la L. 7.01.1929, n.4), veniva fondato su un innovativo sistema organico, orientato alle condizioni soggettive del trasgressore, con prerogative, quindi, prossime ai principi del diritto penale, che, come noto, declina il principio della personalizzazione della sanzione distanziandosi da criteri automatici.
La disciplina è stata ulteriormente innovata proprio con il D.L. 269/2003, in vigore dal 2.10.2003, che, come sopra riportato, all’art. 7 prevede per gli enti con personalità giuridica la sola responsabilità dell’ente.