Imposte dirette
30 Settembre 2024
Consolidato l’indirizzo sulla rispondenza a legge e ai presupposti della colpa ex art. 5 D.Lgs. 472/1997 delle sanzioni a carico del contribuente che omette di vigilare sull’operato del proprio consulente e sulla comunicazione delle dichiarazioni fiscali.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 19.09.2024, n. 25158 è tornata a pronunciarsi sulla liceità della comminazione delle sanzioni al contribuente in caso di omessa dichiarazione tributaria da parte del proprio consulente, ai sensi dell’art. 6, c. 3 D.Lgs. 472/1997, ribadendo che il contribuente non può andare esente da colpa per comportamenti del proprio consulente ove non abbia vigilato sull’operato di quest’ultimo, non costituendo la denuncia penale azione propositiva idonea a rimuovergli la responsabilità.
Secondo, infatti, una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell’ art. 5, D.Lgs. 472/1997 la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Da tale paradigma di colpa non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non ha vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (si cfr. in tal senso anche Cass. 15.05.2019, n. 12901).