Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
07 Dicembre 2022
Il D.L. Aiuti-ter concede la possibilità di ottenere la certificazione attestante la qualificazione degli investimenti effettuati anche in relazione alle spese sostenute negli anni precedenti.
Certificazione valida anche per il passato e differimento del termine per il riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Questo, in sintesi, l’intervento normativo in sede di conversione del D.L. 144/2022. La L. 17.11.2022, n. 175, infatti, ha modificato gli artt. 38 del decreto Aiuti-ter, 5, cc. 9, 10 e 11 D.L. 146/2021 e 23, c. 2 D.L. 73/2022. Analizziamo nel dettaglio cosa cambia.
Sono stati differiti al 31.10.2023 i termini di presentazione della comunicazione con la quale il contribuente può procedere al riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati ai sensi del D.L. 145/2013 e indebitamente fruiti. La proroga, ovviamente, interessa anche i termini di versamento, che subiscono lo slittamento al 16.12.2023 per il versamento in unica soluzione o della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale. Le rate successive saranno versate entro il 16.12.2024 e 16.12.2025.
Si tratta in buona sostanza di uno slittamento di un anno che concede ai contribuenti un maggior lasso di tempo per decidere se aderire o meno alla sanatoria.
Oltre alla proroga, la legge di conversione ha introdotto l’importante novità dell’apposita certificazione prevista dall’art. 23 D.L. 73/2022. Si ricorda che tale norma aveva introdotto, in relazione al nuovo credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la possibilità di ottenere una certificazione ad hoc attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. La norma è mirata a favorire maggiori condizioni di certezza operativa agli imprenditori che intendono accedere a tali benefici e dettata dalla notevole mole di contenzioso generata dalle norme istitutive del credito d’imposta di cui al D.L. 145/2013. La certificazione, pensata inizialmente per le nuove agevolazioni, può essere richiesta anche in relazione al credito d’imposta ex D.L. 145/2013.
La norma pone, tuttavia, una serie di condizioni: le violazioni non devono essere ancora state contestate, né devono essere iniziati accessi, ispezioni o controlli in genere di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Ne consegue che le numerose imprese che già hanno ricevuto richieste documentali per l’esecuzione dei controlli, di cui a oggi non conoscono ancora la sorte, sono di fatto tagliate fuori dalla possibilità di beneficiare della menzionata certificazione.
In ogni caso, il rilascio di tale certificazione potrebbe essere comunque utile ai fini difensivi in caso di contenzioso, seppur priva dei suoi effetti primari. Al contrario, i soggetti che si trovano nelle condizioni per richiedere tale attestazione ottengono comunque un effetto inibitorio di potenziali future contestazioni. Una questione che lascia ancora qualche dubbio è legata all’incertezza interpretativa sul concetto basilare su cui si fonda il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Come sappiamo, si è creata una giurisprudenza ondivaga sull’applicazione dei criteri individuati nel Manuale di Oslo o in quello di Frascati che, in attesa di un intervento della Cassazione, potrebbe rappresentare una questione dirimente nell’attestare la conformità dell’attività di ricerca svolta.