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05 Ottobre 2024

Sanatoria del credito d’imposta R&S entro il 31.10.2024

Con la procedura di riversamento spontaneo possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

C’è tempo fino al 31.10.2024 per decidere di avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, laddove l’impresa non possa perseguire la strada della “certificazione” per attestare la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare) ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al beneficio fiscale.

Con l’art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021, come ormai noto, è stata prevista una specifica procedura che permette ai soggetti che, alla data del 22.10.2021, hanno utilizzato indebitamente in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013, di regolarizzare la propria posizione fruendo dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e della non punibilità per il delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs.74/2000.

Procedura di regolarizzazione – Sul piano operativo, ai fini del riversamento spontaneo del credito indebitamente utilizzato occorre procedere all’invio, entro il 31.10.2024, di un apposito modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

Nella richiesta vanno specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

Il modello va presentato “esclusivamente” in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato. La trasmissione telematica del modello va effettuata utilizzando le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità, rispettivamente, “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file”. Nel caso di invio di istanze predisposte mediante software di mercato, i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia: i file non controllati saranno scartati e le istanze in essi contenuti non saranno acquisite.

In caso di scarto è necessario inviare nuovamente il modello entro i 5 giorni successivi. L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione attestante l’avvenuta ricezione dei dati.

Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 31.10.2024.

Inoltre, è possibile “revocare” una richiesta precedentemente trasmessa presentando un’ulteriore istanza in cui deve essere selezionata la casella “Istanza di revoca”. La revoca dell’istanza originaria (o di quella sostitutiva) è ammessa fino al 30.09.2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell’unica soluzione o della prima rata. La revoca dell’istanza sostitutiva non riattiva mai quella sostituita. In ogni caso, il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 31.10.2024, può sempre presentare una nuova istanza.

Perfezionamento della procedura – La procedura si “perfeziona” con l’integrale versamento del dovuto (in unica soluzione ovvero con l’ultima rata dell’importo dovuto).

Nel caso del riversamento rateale il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista (incluso il pagamento della prima rata e non versamento delle rate successive) comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi importi e degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 D.P.R. 602/1973 con decorrenza dalla data del 17.12.2024.

Si ricorda che la rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito d’imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22.10.2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso, chi intende aderire alla procedura deve riversare entro il 16.12.2024, in unica soluzione, l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.

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