Altre imposte indirette e altri tributi
25 Maggio 2020
Il Decreto Rilancio ha disposto l'esenzione per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.
L’art. 24 del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), primo articolo di interesse fiscale del decreto, ha disposto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020, in scadenza (per ora) al 30.06, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019. Rimangono quindi fermi gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019. L’esclusione opera, per quanto riguarda il primo acconto, come si legge nella relazione illustrativa, fino alla concorrenza dell’importo della prima rata calcolato col metodo storico o se inferiore previsionale.
Esemplificando, qualora gli acconti versati per il 2019 siano pari a 4.000 (rigo IR25 della dichiarazione Irap) e 5.000 l’Irap dovuta (rigo IR21), l’importo a debito sarà 1.000 (rigo IR26). Pertanto, non dovranno essere versati l’importo di 1.000 (saldo Irap 2019) e l’importo del primo acconto 2020 che, nel caso in esempio, sarà 2.500 se il soggetto versa nella misura del 50% (o 2.000, ossia il 40% poiché, per esempio, supera il tetto massimo dei ricavi ai fini ISA).
Tale agevolazione non si applica alle banche, agli altri intermediari finanziari, alle imprese d’assicurazione, nonché ad amministrazioni ed enti pubblici.
Pertanto, a livello finanziario si ometterà di effettuare il versamento delle imposte: saldo Irap 2019, codice tributo 3800 e acconto IRAP 2020 codice tributo 3812.
A livello invece contabile una soluzione potrebbe essere di lasciare inalterato il costo Irap determinato con l’accantonamento Irap dell’anno (peraltro, tale soluzione è sicuramente quella che sceglieranno le imprese che hanno già depositato il bilancio) e rilevare poi nel 2020 la sopravvenienza attiva, nel caso in esempio, di 1.000 euro.
Quindi le scritture contabili sarebbero, seguendo l’esempio di cui sopra:
• 31.12.2019 Irap (costo) a saldo Irap (debito) 5.000;
• 31.12.2019 saldo Irap a acconti Irap 2019 4.000;
• nel 2020 saldo Irap a sopravvenienza attiva 1.000.
Altra possibilità sarebbe rilevare l’accantonamento Irap dell’esercizio già al netto del saldo Irap non dovuto. Pertanto, sempre nell’esempio di cui sopra:
• 31.12.2019 Irap (costo) a saldo Irap (debito) 4.000
• 31.12.2019 saldo Irap a acconti Irap 2019 4.000
In entrambi i casi, l’effetto è di azzerare il saldo Irap; tuttavia, tale ultima soluzione è certamente non perseguibile dai soggetti che hanno già depositato il bilancio (entro i canonici 120 giorni) ma può esserlo da quelle che lo andranno a depositare nel termine dei 180 giorni, come concesso dall’art. 106 del Decreto “Cura Italia“.