Finanza e banche
14 Marzo 2022
Impresa in contabilità semplificata che abbia effettuato la rivalutazione dei beni e successivamente transiti nel regime ordinario: l’Agenzia delle Entrate ha esaminato tale casistica, con riferimento alla successiva assegnazione del bene.
La fattispecie esaminata riguarda la disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile e, nello specifico, una società in contabilità ordinaria (dal 2020) che ha rivalutato il bene, ai sensi del D.L. 185/2008, in un periodo d’imposta in cui adottava la contabilità semplificata, senza avere affrancato il sopra menzionato saldo. Si rappresenta, altresì, che la società intende assegnare ai soci, ovvero cedere a terzi, l’unico immobile di proprietà, per poi procedere alla liquidazione e, al riguardo, si chiede se sia possibile applicare la disciplina di cui all’art. 110 del Decreto Agosto (D.L. 14.08.2020, n. 104).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1.03.2022, n. 6/E, ha precisato, anzitutto, che per effetto del rinvio contenuto nell’art. 15, c. 23 D.L. 185/2008 all’art. 15 L. 342/2000 sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Tuttavia, con espresso riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, in assenza del bilancio, non opera la disciplina della sospensione d’imposta sul saldo attivo di rivalutazione con tassazione anche in caso di distribuzione (cfr. circolari n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006).
Con la circolare n. 57/E del 18.06.2001 è stato precisato che, nell’ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, la mancanza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva e, pertanto, non è configurabile in nessun caso la distribuzione di una riserva. Al momento della successiva attivazione della contabilità ordinaria, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 23.12.1974, n. 689: in tal caso, l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione. Inoltre, con la circolare n. 37/E/2016, seppur in tema di assegnazione e cessione di beni ai soci, di trasformazione in società semplice e di estromissione dei beni dell’imprenditore individuale, è stato precisato che la rivalutazione effettuata dai contribuenti in regime di contabilità semplificata non genera, a differenza di quanto accade per gli altri contribuenti in contabilità ordinaria, l’emersione di una corrispondente riserva in sospensione d’imposta (circolari n. 11/E/2009 e n. 22/E del 6.05.2009), anche nel caso in cui il contribuente, successivamente alla rivalutazione, transiti dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria.
Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non comporta l’iscrizione di una riserva in sospensione d’imposta, il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita, nel passaggio al regime ordinario, in una riserva qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva – per consentire l’assegnazione dei beni ai soci – non sarà assoggettato a imposta sostitutiva prevista in materia di assegnazione agevolata.
In considerazione di ciò, in sede di assegnazione dei beni ai soci, il valore fiscale includerà gli effetti della rivalutazione ex art. 15 D.L. 185/2008 e, nella stessa misura, non risulta alcun saldo attivo di rivalutazione da affrancare riferibile ai beni in esame. Restano fermi gli effetti ordinari derivanti dall’annullamento della riserva di cui si tratta in sede di assegnazione del bene (che sarà tassata, come reddito di capitale, solo se eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione).