Immobiliare
18 Novembre 2024
Il Ministero dell'Economia fornisce precisazioni decisive sulla determinazione del SAL minimo del 30% negli interventi superbonus, escludendo dal computo la mera fornitura di materiali a piè d’opera.
In risposta all’interrogazione parlamentare 12.11.2024, n. 5-03091, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito un’interpretazione risolutiva sulla corretta metodologia di calcolo dello stato di avanzamento lavori (SAL) nell’ambito degli interventi che beneficiano del superbonus.
La questione è di particolare rilevanza poiché l’art. 121, c. 1-bis del decreto Rilancio stabilisce precisi vincoli per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. In particolare, la normativa prevede che per ogni intervento complessivo si possono presentare al massimo due SAL, ciascuno dei quali deve rappresentare almeno il 30% dell’intervento totale.
Il punto cruciale affrontato dal MEF riguarda l’inclusione o meno delle forniture di materiali a piè d’opera nel calcolo del SAL. La risposta ministeriale è stata elaborata dopo un’attenta consultazione con l’Amministrazione Finanziaria e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giungendo a una conclusione che non lascia spazio a interpretazioni: nel SAL possono essere considerate esclusivamente le prestazioni effettivamente realizzate e verificabili nel cantiere.