ETS ed Enti non commerciali
03 Dicembre 2021
Sancito il recente avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, si ripercorrono i passaggi necessari ai fini dell'iscrizione.
Dal 23.11.2021 ha avuto inizio il trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dei dati relativi alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri. Si apre quindi, a cominciare da tali enti, il percorso che porterà progressivamente alla migrazione verso il nuovo registro dell’insieme degli enti appartenenti al settore non profit, oltre che alla contestuale soppressione di ogni altro elenco, registro o anagrafe attivi in precedenza. L’attivazione del registro riguarda da vicino anche le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, al momento considerate Onlus di diritto, in virtù dell’art. 10, c. 8, D. Lgs. 460/1997, un ambito, quello delle Onlus, destinato a essere a sua volta progressivamente soppresso.
In base all’art. 4, c. 1, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), sono enti del Terzo settore, tra gli altri, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, purché iscritte nel registro. Ecco dunque l’interesse per il mondo non profit cooperativo, che si è chiesto da subito quali fossero gli adempimenti da porre in essere per il passaggio dal vecchio al nuovo mondo, quindi dall’ambito Onlus a quello degli enti del Terzo settore.
Nel silenzio del decreto del Ministero del Lavoro 26.10.2021, n. 561, che ha concretamente dato l’avvio all’attivazione del registro dal 23.11, per comprendere gli eventuali adempimenti posti a carico delle cooperative sociali occorre rifarsi ad altre fonti, su tutte il citato Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e il decreto del Ministero del Lavoro 15.09.2020, n. 106, che avevano individuato la sezione d) del Registro come riferimento per l’iscrizione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali.
Secondo l’art. 11 del Codice del Terzo settore, l’iscrizione delle imprese sociali nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il principio è ribadito sostanzialmente negli stessi termini anche dal successivo D.M. 106/2020, nel cui art. 3 si prevede che il requisito dell’iscrizione alla sezione d) del Runts è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro delle Imprese.
Ecco, dunque, i passaggi fondamentali che interessano le cooperative sociali, considerate di diritto imprese sociali per l’art. 1, c. 4, D. Lgs. 112/2017, alle quali, in termini diretti nei confronti del Registro del Terzo settore, non è richiesto a oggi alcun adempimento attivo. Le cooperative sociali continuano pertanto a interagire con il Registro delle Imprese, il cui archivio dovrebbe riportare tutti i dati di interesse del Runts, se disponibili. Il Registro delle Imprese è inoltre chiamato ad aggiornare tempestivamente il Registro del Terzo settore, entro 5 giorni dall’avvenuta variazione iscritta.
Non va dimenticato, infine, come in termini strettamente anagrafici le cooperative sociali mantengano la propria posizione nell’albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, iscrizione che, si ricorda, per le cooperative assume carattere costitutivo, essendo elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.