Imposte dirette
08 Marzo 2024
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la possibile assimilazione della rateazione della rottamazione-quater alla sospensione dei ruoli e, per l’effetto, la disapplicazione del divieto di compensazione ex art. 31 D.L. 31.05.2010, n. 78.
La questione, affrontata con la risposta all’interpello 28.02.2024, n. 54, muove dalla lettura dell’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, ai sensi del quale, a decorrere dal 1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Tale divieto opera con riferimento alle sole compensazioni “orizzontali” e non alle compensazioni “verticali” (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).
In merito al divieto di compensazione, la circolare n. 13/E/2011 ha chiarito che qualificante esclusiva ai fini della preclusione è l’avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento: pertanto, la compensazione è possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione. In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, nonché nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, sono opportune le seguenti precisazioni. Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere e, quindi, esclusivamente la rata scaduta sarà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.