Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Settembre 2024
La scelta del contribuente di aderire alla rottamazione-ter nel corso del giudizio di appello implica la restituzione delle spese del primo grado di giudizio.
L’adesione alla definizione agevolata (nella fattispecie, si è trattato di rottamazione-ter) costituisce una causa estintiva del giudizio estranea alle vicende processuali. In conseguenza di ciò, l’Ufficio non può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio, in quanto, nel momento in cui il contribuente accede alla cosiddetta “rottamazione”, accetta implicitamente la compensazione delle spese di lite. È questo, in estrema sintesi, quanto afferma la C.G.T. di secondo grado della Toscana nella sentenza 22.07.2024, n. 955.
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento e relative cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in cui il contribuente contestava la nullità per mancata notifica degli atti (compreso gli atti presupposti), l’impossibilità di comprendere la motivazione e il contenuto degli stessi atti e la mancata allegazione all’intimazione di pagamento delle relative cartelle.