IVA

10 Gennaio 2025

Rivoluzione silenziosa dell'e-fattura in sanità

Dal primo stop del 2018 al conto alla rovescia del 2025: storia di un cambiamento tra tutele privacy e innovazione.

Il panorama della fatturazione elettronica nel settore sanitario si appresta a vivere una svolta epocale. Il recente decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) ha esteso il divieto di fatturazione elettronica fino al 31.03.2025, ma la brevità della proroga, per la prima volta limitata a soli 3 mesi invece che all’intero anno solare, suggerisce l’imminente passaggio alla completa digitalizzazione del settore. La storia della fatturazione elettronica in sanità, iniziata con il Provvedimento del Garante Privacy n. 511/2018 e il conseguente D.L. 119/2018, si è sviluppata attraverso una serie di casistiche specifiche che hanno definito il sistema attuale.

Fatture miste: la prima sfida – Il 29.01.2019 arriva il primo documento interpretativo fondamentale: la Faq n. 58 dell’Agenzia delle Entrate, successivamente aggiornata il 19.07.2024. Il documento affronta un caso pratico che molti operatori sanitari affrontano quotidianamente: come gestire le fatture che contengono sia spese sanitarie sia altre voci?

La risposta dell’Agenzia è dettagliata e ricca di esempi concreti. Prendiamo il caso di un ricovero ospedaliero: quando una clinica fattura distintamente le prestazioni sanitarie e i servizi di comfort (come camera singola o TV), le spese vanno comunicate al Sistema TS in modo differenziato. Gli importi delle prestazioni sanitarie seguono la classificazione dei decreti ministeriali, mentre le spese accessorie vanno comunicate con il codice AA “altre spese”.

Ma cosa succede quando le spese non sono distinguibili? In questo caso, l’intero importo va comunicato al Sistema TS con il codice AA “altre spese”. In entrambe le situazioni, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo, senza eccezioni. Questa regola vale anche in caso di opposizione del paziente all’invio dei dati al Sistema TS.

Caso dei fisioterapisti: tra autonomia e struttura – A marzo 2019, l’Agenzia affronta un altro caso emblematico con l’interpello n. 78. Il protagonista è un fisioterapista titolare di un ambulatorio autorizzato per diverse specialità.

Il professionista pone due quesiti cruciali: può il suo studio essere considerato una struttura accreditata (e quindi esonerata dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni mediche)? Come gestire la fatturazione delle prestazioni di fisioterapia e quelle mediche svolte da altri professionisti? La risposta dell’Agenzia è netta: le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente da chi le eroga. Questo vale sia per il titolare sia per i medici collaboratori. Tuttavia, quando un professionista fattura alla struttura (e non al paziente), deve utilizzare la fatturazione elettronica.

Prestazioni intermediate: il nodo assicurazioni – L’interpello n. 307/2019 e la Faq n. 73/2019 hanno risolto il caso delle prestazioni fatturate alle assicurazioni. La soluzione è innovativa: e-fattura obbligatoria ma senza dati identificativi dei pazienti, utilizzando invece codifiche alternative (numeri polizza, sigle) per garantire il riscontro contabile senza compromettere la privacy.

Mondo veterinario: una disciplina a parte – Nella consulenza giuridica n. 15/2019, l’Ordine dei veterinari solleva una questione interessante: perché non sostituire l’invio dei dati al Sistema TS con l’emissione diretta di fatture elettroniche via SdI? La domanda non è casuale: i veterinari, sottolinea l’Ordine, si trovano in una posizione particolare.

La risposta dell’Agenzia è articolata e precisa. Il divieto di fatturazione elettronica si applica anche ai veterinari per le prestazioni da comunicare al Sistema TS, indipendentemente dall’eventuale opposizione del cliente. Per le fatture miste, valgono le stesse regole della Faq n. 58: formato analogico o elettronico extra SdI obbligatorio.

Ma il documento fa emergere una distinzione cruciale nel settore veterinario: da un lato, i medici veterinari individuali, soggetti al divieto per le prestazioni relative ad animali da compagnia o per la pratica sportiva; dall’altro, le strutture organizzate, che seguono un regime diverso basato su autorizzazioni regionali specifiche.

Chiropratici e osteopati: l’area grigia – Un caso particolare resta quello di chiropratici e osteopati. Nonostante l’albo previsto ma non attuato, la giurisprudenza UE considera le loro prestazioni sanitarie “esenti Iva”. L’incertezza suggerisce di privilegiare la fattura cartacea, in attesa di chiarimenti definitivi.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits