IVA
03 Dicembre 2024
Dal 1.01.2025, l'abrogazione dell'art. 8, c. 35 L. 67/1988 pone fine all'esenzione Iva sui distacchi di personale, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-94/19.
Il panorama fiscale italiano ha subito una profonda trasformazione con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 131/2024. In particolare, l’introduzione dell’art. 16-ter ha segnato una svolta epocale per il trattamento Iva dei distacchi di personale, mettendo definitivamente la parola fine a un lungo periodo di incertezze interpretative.
Il passato: un regime di favore sotto la lente – Fino a poco tempo fa, l’art. 8, c. 35 L. 67/1988 consentiva alle imprese di beneficiare di un regime di favore in materia di Iva sui distacchi di personale. In sostanza, era possibile non applicare l’Iva sui corrispettivi relativi al distacco, purché l’impresa utilizzatrice rimborsasse all’impresa cedente esclusivamente i “costi sostenuti”.
Tuttavia, questa interpretazione è entrata in contrasto con la giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia Europea, con la causa C-94/19, ha infatti chiarito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a Iva, a “prescindere dall’importo del corrispettivo” (si ritiene di estendere tale “novità” anche ad altri istituti simili, come ad esempio le somministrazioni di manodopera disciplinate dall’art. 26-bis L. 196/1997).