Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Novembre 2023
Lo schema di D.Lgs. relativo alla riforma dello Statuto del contribuente approvato dal Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 prevede, tra le varie misure, la ridefinizione della disciplina relativa agli interpelli.
Il novellato art. 11 L. 212/2000 riconosce la possibilità del contribuente di interpellare l’Amministrazione Finanziaria in relazione a fattispecie concrete e personali facenti riferimento:
Nell’ambito della nuova disciplina d’interpello,l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere al contribuente il deposito di documentazione integrativa e sarà tenuta a rispondere all’istanza (con una risposta scritta e motivata) entro 90 giorni (se il termine per la risposta dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine di 90 giorni è sospeso nel mese di agosto e ogni volta in cui è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad un’altra amministrazione. In quest’ultimo caso, nel caso in cui il parere richiesto non dovesse essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione Finanziaria sarà comunque tenuta a rispondere all’istanza).
La risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria sarà vincolante per ogni organo della stessa limitatamente alla questione oggetto dell’istanza e al soggetto richiedente. In caso di mancata comunicazione della risposta al contribuente entro il termine previsto, varrà la regola del c.d. “silenzio assenso” (ovvero il silenzio equivarrà alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente).
Oltre a quanto sopra, il nuovo testo normativo in corso di approvazione prevede:
Di assoluta novità è l’introduzione, ai fini della presentazione dell’istanza di interpello, dell’obbligo di versamento di un contributo. Per effetto di questa novità, a differenza di quanto previsto fino ad oggi, la presentazione dell’istanza di interpello non sarà più gratuita. I criteri e le modalità di corresponsione del contributo saranno oggetto di un apposito decreto del MEF.
Infine, si ricorda che l’art. 10-nonies del decreto prevede l’introduzione del servizio di c.d. “consultazione semplificata”nei confronti delle persone fisiche, società semplici e società di persone (e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del Tuir) in regime di contabilità semplificata. Per effetto di questa disposizione, i documenti di prassi (circolari, consulenza giuridica, risposta a interpelli) dovranno confluire in una banca dati consultabile dai contribuenti, anche con l’ausilio degli intermediari abilitati.
La banca dati consentirà di individuare la risposta al quesito e di informare dell’assenza di interventi interpretativi, così da giustificare la presentazione dell’istanza di interpello. La risposta varrà anche come legittimo affidamento e, pertanto, consentirà l’esclusione di sanzioni e interessi. Per le persone fisiche e le società di persone in contabilità semplificata, la consultazione della banca dati costituirà altresì una condizione di ammissibilità dell’interpello.