Imposte dirette

16 Aprile 2024

Rivisti i termini di presentazione delle dichiarazioni

Dopo i decreti attuativi della riforma fiscale, sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e sostituti di imposta. A regime dal 2025 con introduzione graduale per il 2023 e 2024.

Sono stati rivisti i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti di imposta, dall’art. 11 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1 e dall’art. 38 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13. La circolare 11.04.2024, n. 8/E fornisce le prime istruzioni operative.

Le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2.05.2024. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. A titolo esemplificativo, pertanto, una società di capitali, con periodo d’imposta 1.07.2022-30.06.2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap entro il 31.05.2024, in quanto ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, è stabilito al 15.10.2024 il termine per la trasmissione telematica del modello Redditi e Irap da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il termine è definito al 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap decorrono dal 15.04 e scadono il 30.06.2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; termine fissato al 30.09.2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Il termine è definito entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo lo schema così ridefinito:

  • tra il 1.04 e il 30.06 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
  • tra il 1.04 e il 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Anche per il modello 770 è introdotta una decorrenza inziale (15.04 per il 2024 e 1.04 dal 2025) con data di scadenza confermata al 31.10. Resta fermo il termine del 30.04 riguardo alla disponibilità della precompilata e la scadenza del 30.09 per la presentazione del modello 730.

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