Amministrazione e bilancio

31 Agosto 2024

Rivalutazione e cessione quote non abusiva se unica scelta possibile

La rivalutazione delle azioni con successiva cessione delle stesse alla società emittente non costituisce abuso del diritto in base all’art. 10-bis L. 212/2000. Lo ha precisato la CGT Veneto nella sentenza 17.06.2024, n. 516.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate rilevava la sussistenza di operazioni societarie abusive (ossia l’acquisto di azioni proprie di una Spa dai relativi soci) finalizzate ad ottenere un omesso versamento delle ritenute ordinariamente applicabili sui redditi di capitale (dividendi) ricevuti da persone fisiche in relazione alle partecipazioni cedute.

In particolare, il Fisco riqualificava i corrispettivi derivanti dalla cessione delle partecipazioni in dividendi, evidenziando l’indebito utilizzo della disciplina di rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla L. 448/2001.

Viceversa, nel confermare la decisione di primo grado, la CGT di secondo grado del Veneto ha confermato la piena liceità e legittimità delle operazioni di rivalutazione delle azioni, così come la loro successiva cessione delle stesse a favore della società, non costituendo questo comportamento alcun disegno fraudolento per frodare lo Stato. In particolare, il collegio giudicante ha evidenziato che, attraverso il proprio comportamento, i soci non hanno fatto altro che optare per il regime più conveniente dal punto di vista fiscale (ovvero la rivalutazione).

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