Amministrazione e bilancio

04 Giugno 2024

Rivalutazione non ammessa per i diritti di opzione non cedibili

Il presupposto per usufruire del valore rideterminato con la rivalutazione è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza.

Premessa – Il presupposto per usufruire del valore rideterminato con la rivalutazione è che i titoli oggetto di rideterminazione siano suscettibili di produrre una plusvalenza. Le opzioni, ovvero il diritto di sottoscrizione di azioni della società, non sono suscettibili di produrre un reddito diverso in quanto non sono trasferibili a terzi; pertanto, l’eventuale valore rideterminato non può essere utilizzato. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello 30.05.2024, n. 118.

Disciplina – L’art. 1, cc. 52-53 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha prorogato al 30.06.2024 la disciplina della rivalutazione prevista dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, per i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1.01.2024.

Per effetto di quanto sopra, è ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67, c. 1, lett. a)-c)-bis, del Tuir). Ai fini della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% da applicare sul valore rivalutato (codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni).

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