Imposte dirette

05 Dicembre 2024

Rivalsa degli agenti di assicurazione in cerca di certezza

Manca ancora una disciplina chiara sui criteri di deduzione della rivalsa addebitata dalle compagnie mandanti agli agenti di assicurazione.

È una questione annosa quella che riguarda la corretta contabilizzazione e deduzione ai fini fiscali, nella contabilità dell’agente di assicurazioni, della cosiddetta “rivalsa” ovvero la somma che la compagnia di assicurazione addebita all’agente subentrante per la gestione del portafoglio che era di pertinenza dell’agente uscente. Nel corso degli anni si sono diffuse diverse prassi senza che vi sia mai stata una disciplina organica sul corretto inquadramento. Dottrina, giurisprudenza e Agenzia delle Entrate hanno tracciato un cammino fornendo indicazioni non sempre convergenti. Nemmeno il decreto delegato di riforma della disciplina Irpef/Ires sembra venire in soccorso ai dubbi interpretativi. Veniamo ad analizzare le varie posizioni che si sono formate nel corso degli anni.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 29979/2021, 29987/2021, 21353/2021), la rivalsa sarebbe assimilabile all’avviamento, sulla scorta di un’analogia con la cessione d’azienda. Il nuovo agente, al momento del subentro nel portafoglio della compagnia assicurativa, gestito dall’agente uscente, riceverebbe un’azienda funzionante e, pertanto, la somma corrisposta alla compagnia avrebbe tutti i caratteri dell’avviamento commerciale. Secondo l’art. 103, c. 3 del Tuir, le quote di ammortamento dell’avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del suo valore. Stesso criterio viene dettato ai fini Irap (art. 5, c. 3 D.Lgs. 446/1997).

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