Imposte dirette
23 Ottobre 2024
È beneficiario effettivo la società lussemburghese che svolge un’attività economica effettiva, sfruttando i marchi posseduti di cui è titolare e licenziandoli a terzi. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 14.10.2024, n. 26640.
Il caso ha riguardato il trattamento fiscale applicabile ai compensi corrisposti a titolo di royalties da una società italiana a favore di società lussemburghesi detentrici e licenziatarie dei marchi utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera e sui quali è stata applicata una ritenuta con aliquota pari al 10% ai sensi dell’art. 12 della Convenzione Italia-Lussemburgo.
In questo contesto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficiario effettivo delle royalties non era individuabile nella società lussemburghese (in quanto mera intermediaria priva di funzioni operative e dotata di una struttura minimale), ma in una società statunitense, in quanto quest’ultima esercitava il proprio controllo diretto attraverso un sistema di società collegate e partecipate dislocate in Lussemburgo. Da qui la richiesta di disconoscimento della ritenuta convenzionale con aliquota del 10%.
Nell’analizzare la problematica, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che:
– in base al criterio del c.d. “beneficiario effettivo”, i vantaggi previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sono fruibili dal soggetto che ha la reale disponibilità giuridica ed economica dei proventi percepiti, realizzandosi diversamente una traslazione impropria dei benefici convenzionali (tra le tante si vedano: Cass. nn. 6005/2023; 32840/2018);