Imposte dirette
30 Marzo 2024
Dal 1.04.2024 anche agenti e mediatori assicurativi sono soggetti alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni. Nella circolare n. 7/E/2024 i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel panorama degli adempimenti tributari ci sono dei casi in cui le ritenute di acconto si applicano anche ad imprenditori commerciali. È il caso, ad esempio, delle ritenute previste dall’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
L’applicazione della norma può confondere. Giova anzitutto comprendere che il legislatore considera gli agenti e gli altri intermediari quali imprenditori commerciali salvo poi considerarli lavoratori autonomi al momento del pagamento delle indennità di fine rapporto.
Le provvigioni sono, dunque, soggette ad una ritenuta duale. In generale si applica una ritenuta parametrata al 50% dell’aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, quindi attualmente il 50% del 23% ossia l’11,50%. Se, però, l’intermediario dichiara di avvalersi di dipendenti o collaboratori la ritenuta si riduce al 20% della misura generale, quindi il 4,6%.