Imposte dirette
03 Maggio 2024
L’obbligo di versamento delle ritenute di acconto a titolo di imposta non riguarda i soggetti residenti all’estero ma privi di stabile organizzazione in territorio nazionale.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento per l’omessa applicazione delle ritenute a titolo di imposta su redditi percepiti a titolo di lavoro autonomo da parte di un soggetto residente all’estero. Ricorreva il contribuente deducendo in apposito motivo di ricorso l’errata interpretazione della normativa effettuata da parte dell’Amministrazione Finanziaria che aveva portato ad applicare le disposizioni previste in materia di lavoro autonomo a un’attività che presentava una natura giuridica di tipo ben diverso.
L’attività del mediatore sportivo, rappresentava la tesi difensiva, non poteva in alcun modo essere considerata quale attività di lavoro autonomo, bensì attività di intermediazione vera e propria nonostante la presenza di elementi che ne determinavano una certa atipicità.
La questione trova la propria risoluzione sulla base di una considerazione circa la natura dell’attività effettuata da parte dei mediatori sportivi. Si tratta di un’attività che, sia pure in presenza di un carattere di atipicità rispetto alle restanti forme di mediazione, rientra nel medesimo gruppo dal momento che i requisiti sono del tutto simili.