Società e contratti
29 Gennaio 2025
L’Agenzia delle Entrate, nelle istruttorie di verifica, raccorda rilevanza alle risultanze di bilancio, nonostante la mancanza del supporto della relativa delibera o di atti.
In ordine alle remissioni dei finanziamenti dei soci e alla loro conversione in partite del patrimonio netto con conseguente indeducibilità fiscale delle relative perdite nel caso di imminente insolvenza della società, l’Agenzia delle Entrate, nelle istruttorie di verifica, raccorda rilevanza alle risultanze di bilancio, nonostante la mancanza del supporto della relativa delibera o di atti, anche a forma negoziale libera, che documentano, in congiunzione con le prerogative della ricettizietà della remissione di un debito, l’effetto estintivo dell’obbligazione.
Tale prassi non appare del tutto condivisibile e a tal proposito si deve sottolineare come, proprio sul piano del diritto (art. 1236 c.c.), la remissione (la rinuncia al credito) “estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore” e come la Corte di Cassazione (sentenza 14.12.2020, n. 28439) abbia con chiara evidenza rappresentato che neppure la pubblicità, che il Codice Civile raccorda alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, integra il requisito della ricettizietà, in quanto rivolta a una pluralità indifferenziata di destinatari.