Procedure concorsuali
11 Dicembre 2020
La normativa non stravolge l'istituto e si pone in continuità con la Legge Fallimentare del 1942, ma con una serie di novità sostanziali: iniziando dalla soglia di consenso dei creditori.
L’art. 57 del Codice della crisi di impresa disciplina l’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La norma, tuttavia, non sembra discostarsi di molto rispetto a quanto stabilito dalla L.F., prevedendo solo qualche modifica ancorché rilevante. Il primo riferimento non può che essere rivolto alla nuova soglia minima della percentuale di creditori aderenti che viene dimezzata, passando dal 60% al 30%, qualora il debitore non proponga una moratoria dei crediti estranei all’accordo e, congiuntamente, non abbia richiesto e rinunzi a chiedere misure protettive temporanee. In linea generale, il Codice afferma che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti a omologazione.
Quanto al contenuto è previsto che gli accordi debbano contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; inoltre, devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
– entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
– entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Anche in questo caso è necessario l’intervento di un professionista indipendente che ha l’onere di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini indicati nell’accorto medesimo.
Un’altra delle novità riguarda la disciplina dei garanti. L’art. 59 del Codice, infatti, stabilisce che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’art. 1239 C.C. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. Ai sensi dell’art. 44, c. 4 del Codice, poi, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
È previsto, infine, che, nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La nuova disciplina parrebbe orientata verso una tutela rinforzata del debitore e dei creditori, con regole omogenee che potrebbero aumentare il gradimento verso questo istituto.