Imposte dirette
18 Maggio 2024
L’Agenzia delle Entrate, con una risposta a un’istanza di interpello, è intervenuta fornendo chiarimenti in merito ai componenti straordinari positivi derivanti dagli accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 49/2024, è intervenuta sul tema dei componenti straordinari di reddito, realizzati nell’ambito degli accordi di ristrutturazione omologati, di cui all’art. 182-bis R.D. 267/1942, tenendo conto di quanto sancito, ai fini della detassazione, dall’art. 88, c. 4-ter del Tuir.
La società istante ha richiesto indicazioni precise relativamente alla detassazione delle sopravvenienze attive, di cui al citato art. 88, c. 4-ter del Tuir in presenza di una modifica intervenuta su un accordo per la ristrutturazione dei debiti, non sottoposto a un rinnovato giudizio di omologazione.
La società ha evidenzia, tra l’altro, di aver perfezionato, con scrittura privata, un accordo di ristrutturazione e che l’adempimento delle obbligazioni, derivanti dall’accordo, prevedeva l’attuazione di un piano industriale di risanamento, predisposto da un soggetto qualificato e attestato da un professionista in possesso dei requisiti, di cui all’art. 67, c. 3, lett. d) R.D. 267/1942.
Nel rispetto dell’accordo, quindi, la società istante ha adempiuto agli obblighi nei confronti dei creditori non aderenti ma, per cause derivanti dall’andamento del mercato, non è riuscita a rispettare i termini concordati e, quindi, ha proceduto con una revisione del piano che ha visto la realizzazione di un minor attivo rispetto al precedente piano, con conseguente parziale riduzione della somma offerta in pagamento. Dal punto di vista tributario, quindi, la società ha richiamato i contenuti dell’art. 88, c. 4-ter del Tuir, in tema di detassazione della sopravvenienza attiva che si determina fra il valore di iscrizione iniziale del debito oggetto di stralcio parziale, in adempimento all’accordo di ristrutturazione omologato e, quindi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, nel caso specifico, poteva applicare tale disposizione agevolativa.
È stato ulteriormente evidenziato, dalla società istante, che il più volte richiamato art. 88, c. 4-ter del Tuir prevede la non imponibilità, con specifici limiti e regole applicative, delle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia dei debiti ristrutturati in base a un accordo omologato.
La società, peraltro, riteneva che la soluzione proposta fosse corretta sulla base della considerazione che per l’accordo, di cui al citato art. 182-bis R.D. 267/1942, ammette la possibilità di modificare il piano anche dopo l’omologazione, condizionando l’efficacia al rinnovo della attestazione e alla nuova approvazione da parte dei creditori aderenti.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo, come di consueto, la disciplina di riferimento, ha confermato che la finalità introdotta con l’art. 88, c. 4-ter del Tuir è quella di non aggravare lo stato di crisi e di consentire il celere ritorno in bonis del debitore. Sul tema, sono stati richiamati due precedenti casi analoghi:
L’Agenzia delle Entrate, nelle conclusioni, però, nega l’esenzione da tassazione diretta precisando che, alle maggiori sopravvenienze attive, realizzate in seguito della revisione di un accordo già omologato e per il quale non è stato rinnovato il relativo giudizio di omologa, non risulta applicabile la disciplina agevolativa, di cui all’art. 88, c. 4-ter del Tuir, con la conseguenza che le sopravvenienze realizzate concorrono interamente alla determinazione del reddito imponibile Ires, ai sensi del medesimo art. 88 del Tuir.
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