Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Luglio 2024
Corte di Cassazione: qualora il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico fornisca le prove di aver utilizzato somme frutto della propria capacità di risparmio negli anni di vita lavorativa, supera la presunzione alla base del c.d. “redditometro” (Ord. n. 9662/2024).
Il “redditometro” è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, previsto espressamente dall’art. 38 D.P.R. 600/1973, che consente all’Agenzia delle Entrate di effettuare una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente ai fini delle imposte sui redditi, basata sulla capacità di spesa del medesimo.
In buona sostanza, l’accertamento sintetico, determinato su appositi coefficienti stabiliti dall’Amministrazione Finanziaria, scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito Irpef dichiarato.
La vicenda in esame riguarda il caso di un accertamento di reddito basato sull’opposta incoerenza tra redditi e spese da parte dell’Ufficio. Nello specifico, la rettifica originava dal riscontro, effettuato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali: compravendita di un terreno agricolo per un corrispettivo quasi milionario; titolarità/disponibilità di altri immobili cui era correlata una capacità contributiva del tutto inadeguata rispetto ai redditi annui dichiarati (poco più di 1.500 euro).