Diritto del lavoro e legislazione sociale

09 Agosto 2024

Rischio calore, DVR, POS, PSC: quale documento per quale valutazione?

La recente nota emessa dall’Ispettorato Nazionale del lavoro prevede in capo agli ispettori linee guida di verifica differenti, a seconda dei documenti presenti. Ne analizziamo le peculiarità.

Analizziamo insieme come e quando devono essere presenti DVR, POS e PSC in ambiente di lavoro.

Definizione:

  • DURC. Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”;
  • DUVRI. Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti, analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante l’appalto. Il D.Lgs. 81/2008 indica il documento come “Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”;
  • POS. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
  • PSC. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Obbligo di redazione del documento:

  • Per il DURC, tutte le aziende, di tutti i settori e attività, con ogni livello di rischio, con almeno un lavoratore (soci, tirocinanti, stagisti ecc.), oltre al datore di lavoro;
  • Per il DUVRI, quando il datore di lavoro di un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi;
  • Per il POS, tutte le imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri temporanei o mobili;
  • Per il PSC, è obbligatorio quando un committente deve affidare lavori edili o civili in appalto a più imprese esecutrici. Gli allegati X e XI del D.Lgs. 81/2008 elencano puntualmente i lavori per i quali è previsto l’obbligo di redazione del documento.

Da chi è redatto? Il DURC deve essere redatto dal datore di lavoro (obbligo non delegabile), il DUVRI dal datore di lavoro committente, ai sensi dell’art. 26 c. 3 D.Lgs. 81/2008, il POS dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice e deve essere redatto per ogni cantiere e, infine, il PSC è a carico del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Quali sono le differenze fra questi documenti?
L’obiettivo del DUVRI è quello di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte in un appalto: analizza e descrive infatti la corretta gestione della sicurezza durante le attività di appalto, prestazione d’opera, somministrazione, all’interno dell’azienda e in ogni altro luogo della medesima accessibile per il lavoro.

Il POS è obbligatorio nelle imprese che operano, anche in subappalto, all’interno di cantieri temporanei o mobili. Deve essere redatto per ogni singolo cantiere e deve riportare necessariamente una serie di informazioni e contenuti minimi, relative al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori.

Il PSC è un documento tecnico compilato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che descrive le fasi operative dei lavori e individua le situazioni di rischio, specificando le azioni necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la messa in sicurezza del cantiere.

PSC e POS si differenziano per obbligatorietà e contenuti (il PSC prende in considerazione anche rischi esterni come, ad esempio, il passaggio di condutture sotterranee, la presenza di una linea aerea sul cantiere o la circolazione di veicoli esterni nell’area considerata cantiere).

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