Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Agosto 2024
Dopo le prime disposizioni di prassi, introdotte dalle recenti ordinanze e da circolari e messaggi Inps, l’INL annuncia un’attività di vigilanza straordinaria, con nota n. 5752/2024.
Nelle scorse settimane l’Inail ha pubblicato le nuove linee guida per il rischio calore, mediante la condivisione di un vero e proprio decalogo, pubblicato sul proprio sito www.worklimate.it, interamente dedicato al rischio collegato agli eventi atmosferici in ambiente di lavoro.
Successivamente, diverse Regioni (nello specifico, 13) hanno emanato ordinanze che ricalcano le raccomandazioni dell’Inail e le hanno trasformate in vere e proprie disposizioni, a tutela dei lavoratori impegnati in settori maggiormente esposti, quali l’edilizia (compresa la cantieristica stradale), l’agricoltura e il settore del florovivaismo.
Con la nota n. 5752/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha annunciato che provvederà a intensificare i controlli ispettivi sul territorio, per tutto il mese di agosto, per verificare il rispetto di tali disposizioni.
Gli ispettori dovranno verificare l’introduzione di buone prassi a rispetto delle misure di prevenzione utili a ridurre il rischio per la salute derivante dal cosiddetto rischio microclima caldo severo e a evitare un eccessivo stress termico; i controlli si svolgeranno in funzione delle linee guida fornite dall’Inail e dalle ordinanze regionali, di cui si condivide un elenco completo al 2.08.2024:
Nello svolgimento della loro attività ispettiva, gli Ispettori dovranno prestare attenzione al comportamento adottato dai lavoratori, ma anche alla presenza dei documenti di valutazione del rischio, per cui è richiesto un aggiornamento in funzione della valutazione microclima, qualora non fosse già presente (ancorché richiesto già dalla normativa ordinaria).
I documenti da visionare saranno, nello specifico:
L’assenza dei documenti (considerando, tuttavia, che PSC e POS sono documenti opzionali, che vengono elaborati in funzione della tipologia di cantiere) e la mancanza di tutte le misure idonee a ridurre il rischio di esposizione al calore porteranno all’emissione di un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 181, c. 1, D.Lgs. 81/2008, con contestuale sospensione dell’attività dei lavoratori soggetti al rischio calore.
La nota INL specifica, inoltre, che gli accessi ispettivi si concentreranno anche sulle attività svolte dai preposti e, qualora non vengano esercitate le attività di vigilanza richieste per norma, ancorché individuate dal datore di lavoro, scatterà un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008.