Società e contratti
26 Settembre 2024
La legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare, entro il 31.12.2024 (con possibile proroga al 31.12.2025 in base a un emendamento), una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali. Un prossimo decreto interministeriale dovrà definire le modalità attuative.
Soggetti obbligati – L’obbligo assicurativo riguarda le imprese avente sede legale in Italia (ovvero con sede all’estero con stabile organizzazione in Italia) tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese (ex art. 2188 c.c.). Viceversa, da questo nuovo obbligo sono esclusi:
– gli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c.), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’art. 1, c. 515 e ss. L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);
– le imprese con beni immobili gravati da abuso edilizio, ovvero che sono costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Rischi coperti – L’assicurazione si riferisce alla copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) che riguardano i beni individuati all’art. 2424, c. 1 c.c. iscrivibili alle seguenti voci dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio (sezione attivo, voce B-II, n. 1-2-3): beni immobili; terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.