Paghe e contributi
13 Luglio 2024
Le regole principali da seguire per esercitare la facoltà di riscatto dei buchi contributivi di cui alla L. 213/2023, secondo la circolare Inps n. 69/2024.
Si ricorda che l’art. 1, cc. 126-130 L. 213/2023 ha previsto, per il biennio 2024-2025, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. La facoltà è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995, senza contributi al 31.12.1995 e non già titolari di pensione.
Per l’esercizio della facoltà di riscatto è necessaria l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; l’Inps precisa che tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, l’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31.12.1995; ne deriva che possono beneficiare del riscatto in esame, solo i lavoratori non in possesso di contributi antecedenti il 1.01.1996; si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione, sia essa obbligatoria, figurativa, da riscatto, accreditata prima del 1.01.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, ivi comprese le Casse per i liberi professionisti, o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Se vi sia eventuale acquisizione di anzianità assicurativa prima del 1.01.1996, si avrà l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di interessi.
Si possono riscattare, al massimo, 5 anni anche non continuativi; il periodo da riscattare deve collocarsi dopo il 31.12.1995 e precedente al 1.01.2024, data di entrata in vigore della L. 213/2023 quindi, dal 1.01.1996 al 31.12.2023. Il limite di 5 anni non tiene conto di eventuale altro riscatto ai sensi del D.L. 4/2019, dato che la L. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e, quindi, non condiziona il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.
L’onere relativo è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, c. 5 D.Lgs. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto.
La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto; detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. La domanda deve essere presentata solo in via telematica ed è limitata al biennio 2024-2025; può essere presentata fino al 31.12.2025, termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto. L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi per la rateizzazione.