Diritto privato, commerciale e amministrativo
27 Aprile 2024
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da violazione del divieto di concorrenza si prescrive in 5 anni.
Per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione, il dato dirimente è rappresentato dall’essersi o meno esaurita, alla data indicata, la fattispecie estintiva relativa al rapporto (obbligatorio, di contenuto risarcitorio) il cui fatto generatore risulta essersi prodotto sotto il vigore della legge anteriore.
La lungolatenza del danno fa sì che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia, rispetto all’esercizio del diritto risarcitorio, solo a partire dal momento in cui sia adeguatamente edotto delle circostanze dell’illecito concorrenziale: sicché l’azione risarcitoria da intesa anticoncorrenziale si prescrive, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., in 5 anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole e adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia.
Ai fini della decorrenza del termine, quindi, non rileva il momento in cui l’agente compie l’illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta e il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 6.12.2011, n. 26188; nello stesso senso, cfr. Cass. 5.07.2019, n. 18176).