Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Aprile 2024
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da violazione del divieto di concorrenza si prescrive in 5 anni.
Alla disciplina della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, contemplata nell’art. 10 direttiva 2014/104/UE, è stata data attuazione con l’art. 8 D.Lgs. 3/2017, e questo dispone: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in 5 anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi:
La prescrizione rimane sospesa quando l’autorità garante della concorrenza avvia un’indagine o un’istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.
La norma concerne non solo gli illeciti concorrenziali di competenza della autorità garanti nazionali, ma anche quelli di cui si occupa la Commissione Antitrust, dal momento che per autorità garante della concorrenza deve intendersi anche detto organo