Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Febbraio 2025
La Cassazione legittima la riqualificazione fiscale dei contratti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.02.2025, n. 2949, si è pronunciata in ordine alla riqualificazione da parte dell’Amministrazione di un atto di cessione di quote di fondo immobiliare stipulato dalla contribuente, assumendolo come attività esente non accessoria e quindi rilevante ai fini del calcolo del c.d. “pro rata” di cui all’art 19, c. 5 D.P.R. 633/1972, invece di un’operazione fuori campo Iva. La questione è di indubbia rilevanza fiscale perché riguarda il potere dell’Amministrazione Finanziaria di riqualificare il regime impositivo dei contratti.
In ordine alla controversia in questione la Cassazione premette che l’Amministrazione Finanziaria ha il potere di verificare se le qualificazioni giuridiche che il contribuente ha effettuato siano corrette ai fini della funzione impositiva e, in definitiva, di interpretare l’atto in vista della determinazione della ricchezza sulla quale dovrà essere applicata l’imposta.