Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Luglio 2024
L’attuale impostazione normativa sul termine triennale di decadenza dell’accertamento nel contesto della riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro.
L’evoluzione giurisprudenziale ed anche normativa che nel corso degli anni ha riguardato la tematica del termine di decadenza dell’accertamento, in ipotesi di riqualificazione di atti da assoggettare ad imposizione ai fini dell’imposta di registro, ha recentemente trovato un interessante spunto chiarificatore nella Sentenza della Cassazione n. 14193/2024 (Cass. Civ., Sez. V., sentenza 22.05.2024, n. 14193).
In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati oltre che sui limiti della riqualificazione giuridica degli atti, come introdotta nel novellato art. 20 D.P.R. 131/1986 (T.U.R.), anche sulla necessità di rivalutare la correlata questione della decorrenza del termine triennale di decadenza sancito ai sensi dell’art. 76 del T.U.R.
In base a tale ultima disposizione, com’è noto, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni, specificando che la decorrenza va calcolata considerando l’inizio dalla registrazione di ogni atto, anziché soltanto dalla registrazione dell’ultimo negozio della complessiva sequenza eventualmente posta in essere, anziché, come avveniva in precedenza, dalla sola registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa.